Articolo 39.
(Disposizioni in materia di tutela dell'euro).

        1. Nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonché le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

 

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        2. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
        3. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 3, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni - secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni.
        4. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo, è autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'esercizio finanziario 2007, euro 614.000 per l'esercizio finanziario 2008, euro 618.000 per l'esercizio finanziario 2009.